giovedì 17 ottobre 2013

BANCA POPOLARE DI ANCONA MUTUI: ACQUISTO PRIMA CASA; FONDO DI SOLIDARIETA'

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha previsto la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
I requisiti sono:
  • titolo di proprietà sull'immobile adibito ad abitazione principale, che non ha le caratteristiche di abitazione di lusso;
  • L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250.000,00 euro, per l’acquisto dell’unità immobiliare di cui al precedente punto, in ammortamento da almeno un anno. 

Per “importo erogato” si intende l’importo originario, salvo il caso di portabilità per surroga;
indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 30.000,00 euro, riferito al nucleo familiare del richiedente e rilasciato da un soggetto abilitato.
Questi sono i requisiti richiesti per questo tipo di mutuo ora vediamo alcune delle condizioni di accesso.
L'ammissione al beneficio è subordinata all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, verificatisi successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio, tali da determinare la 
temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale e sono:
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato con attualità dello stato di disoccupazione;
  • cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato con attualità dello stato di disoccupazione;
  • Morte del mutuatario;
  • riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.

Ci sono inoltre le esclusioni che vederemo qui di seguito
La sospensione delle rate non vine richiesta in caso di:
  • ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso;
  • per stipula di una assicurazione a copertura del rischio.

Questi sono alcuni dei motivi per i quali la sospensione della rata non può essere richiesta, ora  invece vediamo come e quando avviene la sospensione della rata.
La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di 2 volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. 
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

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